L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha prorogato ulteriormente l’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori per la “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”.
La misura riguarda la sospensione della sola quota capitale per i seguenti finanziamenti:
· mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale
· credito al consumo di durata superiore a 24 mesi.
Durata della sospensione
· 12 mesi.
Mutui
Le condizioni per l’interruzione del pagamento della quota capitale di un mutuo sono:
· la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, etc.).
Credito al consumo
Le condizioni per l’interruzione del pagamento della quota capitale sono:
· perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
· morte;
· handicap grave o condizione di non autosufficienza;
· sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).